Performance e requisiti delle gare di progettazione 2017
Nuovo Codice degli appalti pubblici e conseguenze
Crollano gli appalti integrati e aumentano le pubblicazioni dei bandi di gara per servizi di ingegneria e architettura. Sembra essere la diretta conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici (Dlgs 50/2016), che dal 28 febbraio 2017 ha guidato i nuovi requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione (DM 263/2016).
Partiamo dagli importi delle gare bandite: 30 milioni di euro, il quadruplo rispetto al periodo relativo 2016 (fonte: Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – CNI). Sempre per il CNI c’è il rischio “polverizzazione” delle gare d’appalto: a Febbraio 2017 più del 40% infatti non raggiunge i 20’000 euro.
Ciò non toglie che i professionisti specializzati in servizi senza esecuzione dei lavori vedano aumentate di molto le possibilità di competere, con una tenuta sui ribassi di aggiudicazione mediamente tra il 30% e il 40% (il caso limite è di un ribasso del 66,8%).
Focalizziamoci per un attimo invece su un problema ancora irrisolto. A cinque mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida, l’ANAC (Agenzia Nazionale Anti Corruzione) non ha ancora formalizzato nè pubblicato gli obblighi di indicazione ai fini del calcolo per la base d’asta. Questo comporta che nei bandi dove non indicato il criterio sugli schemi di calcolo (più della metà), si presentino naturali incertezze. A Febbraio comunque si attestano allo 0,4% i bandi nulli a causa di criteri di calcolo non conformi al DM del 2017.
Requisiti di partecipazione
Vediamo ora i requisiti di partecipazione alle gare di progettazione, alle quali possono partecipare ingegneri, architetti, geometri e professionisti diplomati in discipline tecniche attinenti ai servizi richiesti dalla gara.
Le forme di partecipazione consentite oltre a quella individuale possono essere in associazione stabile, consorziale, ma anche in raggruppamenti temporeanei (con l’obbligo per quesi ultimi di includere giovani professionisti), indicando per ciascun partecipante i requisiti di idoneità.
I requisiti richiesti ai professionisti individuali sono la laurea o titolo richiesto (precedentemente i tecnici diplomati non erano ammessi, ora sì), abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’Albo, o semplice abilitazione secondo normativa UE.
Per quanto riguarda le forme associate i requisiti richiesti sono la costituzione esclusiva della società tra professionisti iscritti agli Albi e l’indicazione degli organigrammi aggiornati (soci, amministratori, dipendenti e consulenti). Possono essere società di persone o cooperative, e sono comprese le società tra professionisti (DM 34 2013).
Oltre all’organigramma aggiornato, le società di ingeneria devono possedere nell’organico almeno un direttore tecnico laureato (ingegneria, architettura, o attinente) che definisca strategie e controlli delle prestazioni dei progettisti.
I professionisti componenti i raggruppamenti temporanei devono essere iscritti all’Albo di riferimento ed essere liberi professionisti, o associati o amministratori, soci, dipendenti o consulenti di società di professionisti. Pur non concorrendo sui requisiti di partecipazione richiesti dai committenti, nei raggruppamenti temporanei deve essere parte dell’organico un giovane professionista laureato e abilitato da cinque anni almeno. Restano senza indicazione dal decreto eventuali punteggi aggiuntivi per i raggruppamenti che includano più di un giovane professionista.
I consorzi stabili devono essere composti da non meno di tre consorziati con operatività nei servizi di ingegneria e architettura, con in possesso i requisiti previsti per le società di professionisti e società di ingegneria.
Infine, gli aderenti dovranno pervenire documentazione in materia contributiva e Durc, e solo per le società di professionisti e di ingegneria i versamenti dei contributi integrativi alle Casse di previdenza.
Tutte le società devono comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione a fini di verifica gli atti costitutivi, il fatturato speciale a trenta giorni dall’approvazione dei bilanci, l’organigramma e la delibera della nomina dei direttori tecnici.